Bando Unico Territoriale (DPCM Aree Interne 24/09/2020) terza annualità, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE-PROROGA Termini di presentazione della domanda al 6 marzo 2024

Bando Unico Territoriale (DPCM Aree Interne 24/09/2020) terza annualità,  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE-PROROGA Termini di presentazione della domanda al 6 marzo  2024
Bando Unico Territoriale (DPCM Aree Interne 24/09/2020) terza annualità, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE-PROROGA Termini di presentazione della domanda al 6 marzo 2024

Descrizione

Soggetti beneficiari.
Le richieste di agevolazione possono essere presentate dalle Piccole e Micro Imprese, così come definite  dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
a) hanno una sede operativa nei comuni ricompresi nelle Aree Interne e Montane
individuati nel successivo Art.3;
b) non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), né sono operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del medesimo Regolamento;
c) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
d) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
e) non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse a favore del comune nel quale presentano la richiesta di agevolazione.
Art. 2 - Costi ammissibili.
Le azioni di sostegno economico, possono prevedere spese, interventi e/o opere che sono state realizzate da parte di attività commerciali (codici ATECO 45-46-47-56-79) ed attività artigianali sia di produzione che di servizi secondo le seguenti azioni:
- Azione a): costi sostenuti dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per energia elettrica, gas e/o metano e affitto locali dove si svolge l’attività, secondo il principio di competenza, alle imprese attive nell’arco temporale prima indicato;
- Azione b): spese sostenute dal 01/02/2023 al 21/02/2024 per ristrutturazione, ammodernamento,  ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le  innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza.
- Azione c): spese sostenute dal 01/02/2023 al 21/02/2024 per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per  l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
- Azione d): spese sostenute dal 01/02/2023 al 21/02/2024 per l’intrapresa di una nuova
attività economica e/o apertura di una nuova unità locale.
Sono ammissibili alle agevolazioni di che trattasi, le spese direttamente imputabili all’intervento sostenute e liquidate con pagamento tracciabile(bonifici, versamenti bancari o postali, assegni bancari e circolari, pagamenti digitali effettuati tramite carte di debito, credito, carte prepagate,bancomat,pagamenti digitali effettuati tramite e-wallet, mobile wallet e app apposite).
Art. 3 – Risorse mobilitate per ciascun Comune dell’Area Interna e Montana, Riserve finanziarie
e Priorità di assegnazione. Nel quadro che segue, vengono indicati i comuni che partecipano al bando intercomunale e viene riportato per ognuno, la dotazione finanziaria disponibile nonché le riserve finanziarie e le eventuali priorità di assegnazione. Si precisa che: in presenza di riserve finanziarie, le stesse se non utilizzate, andranno ad integrare le risorse finanziarie allocate per le altre tipologie di intervento previste all’art.2; nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate per ogni comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le imprese le cui istanze saranno dichiarate
ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente. Il contributo minimo che verrà assegnato a ciascuna domanda ammissibile, fermo restando la relativa capienza finanziaria, sarà di € 300,00.
Art. 4 - Contributo erogabile.
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura del 75% della spesa ammissibile al netto di IVA e fino ad un massimo di 10.000,00 euro per l’Azione d) e di 5.000,00
euro per le Azioni a), b) e c).
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni previste, devono proporre, sotto pena di inammissibilità, la propria candidatura all’Agenzia di sviluppo SO.SVI.MA. spa, esclusivamente tramite PEC: sosvima.agenzia@pec.it, entro e non oltre il 06.03.2024.
La candidatura per l’ammissione alle agevolazioni - pena l’esclusione – si compone dei seguenti documenti:
- 1. Domanda di partecipazione al finanziamento (Allegato “A”) al presente Avviso;
- 2. Elenco Fatture, Preventivi o altri titoli di spesa (Allegato “B”);
- 3. Copia delle fatture;
- 4. Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti dei bonifici e degli assegni;
- 5. Dichiarazione sostituiva sul rispetto del De Minimis(Allegato “C”) con copia documento firmatario;
- 6. D.U.R.C. regolare alla data di presentazione della domanda.
- 7. per le imprese artigiane Visura Camerale o altro documento da cui si evinca il titolo di artigiano;
Art. 6 - Ammissibilità, valutazione e approvazione della graduatoria.
La SO.SVI.MA. Spa, verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e procede alla valutazione di
merito delle istanze ritenute ammissibili.
La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude con la predisposizione della graduatoria finale che viene approvata con specifica determinazione e trasmessa ai singoli Comuni.
Ai soggetti beneficiari, è data comunicazione tramite pubblicazione sul sito dei comuni.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, periodo durante il quale possono essere presentate osservazioni e opposizioni, la SO.SVI.MA. Spa approva la graduatoria definitiva che invia ai comuni in modo che attivino le procedure necessarie alla liquidazione dei contributi, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell’aiuto individuale “de minimis”.
Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016 (pubblicato sulla GU n.305 del 31/12/2016), il RUP individuato dai singoli comuni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative alla misura attivata e agli aiuti individuali “de minimis” concessi, nel Registro
Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012.
Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati
Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 245, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché la trasmissione al Simon Web.
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento.
L’aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato direttamente da parte dei singoli comuni sul C/C indicato da ciascun beneficiario nella domanda di ammissione.
Art. 8 –Revoche.
Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni per le nuove attività od il loro ampliamento:
a) la cessazione definitiva, entro tre anni dall’erogazione del saldo del contributo, per la quale
siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio individuato, prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dell’intervento;
c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell’intervento;
Per tutte le attività beneficiarie delle agevolazioni:
1) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di
lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte
degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
2) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
3) il superamento del massimale previsto al paragrafo 2 dell’articolo 3 del Reg. (UE) n.
1407/2013, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 del medesimo articolo;
4) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dall’Avviso.

Data: Gennaio 2, 2024

Allegati

Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio 2024, 16:54